sabato 22 marzo 2008

PERMESSI RETRIBUITI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI
EX ART. 21 COMMA 2 DEL CCNL COMPARTO 95

Art 1 Principi Generali

Il presente regolamento, concertato con la RSU e le OO.SS. in data 10 maggio 2006, disciplina la materia dei permessi retribuiti previsti dall’art 21 comma 2 del CCNL Comparto 95 che testualmente recita “a domanda del dipendente possono essere concessi, nell’anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli”.
Il CCNL Comparto del 7.04.99 all’art 41 recita “i permessi retribuiti, ai sensi dell’art 21, comma 2 del CCNL. 1.09.95 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n°18 ore complessive.

La particolarità dei motivi, cui la normativa contrattuale subordina la concessione dei permessi discende dalla natura del motivo addotto unitamente all’impossibilità di effettuare la prestazione o di svolgere l’attività oggetto del permesso in orari diversi da quelli di servizio.
Si considerano rientranti nei particolari motivi personali e familiari le fattispecie di seguito indicate:

Art2 . Permessi personali, familiari e modalità di fruizione

Motivi personali Modalità di fruizione

Nascita figli
Fruizione a giornate intere. Se l’evento cade in un giorno festivo i tre giorni decorrono dal primo giorno successivo non festivo.

Prestazioni sanitarie del dipendente
(visite specialistiche, prestazioni sanitarie
specialistiche strumentali e di
laboratorio cure odontoiatriche )
fruizione a ore
Prestazioni di riabilitazione del dipendente
dietro apposita prescrizione medica
fruizione ad ore
l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio,

fruizione ad ore
l’assenza motivata per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi più favorevoli disposti dalle competenti autorità
Fruizione ad ore/giornata
Visita INAIL a seguito di infortunio
Fruizione ad ore
Visita medico collegiale per accertamento idoneità al lavoro
Fruizione ad ore
Permessi per donatori di sangue
disciplinati dall’art.1 della legge 13.07.1967, n. 584 come sostituito dall’art.13 della legge 4.05.1990 n. 107 CCNL/2004 art.23 comma 2
Permessi per i donatori di midollo osseo CCNL/2004 art.23 comma 2
disciplinati dall’art 5 comma 1 della legge 6.03.2001 n. 52
Fruizione a giornata



Fruizione a giornata
Permessi connessi alle attività di Protezione CivileCCNL/95 art.21 comma 8 disciplinati dalla legge 266 del 11.08.1991 nonché dal regolamento approvato con DPR 21.09.1994 n. 613.

Fruizione a giornate

Motivi Familiari

Funerale dei parenti in linea collaterale di 3° grado ( lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella).
Fruizione ad ore/giornate
Assistenza al coniuge o al convivente ed a parenti in linea retta fino al secondo grado e degli affini entro il 1° grado ricoverati in strutture ospedaliere
Fruizione a giornate
Assistenza ai figli minori di età fino ai 12 anni, per malattia risultante da certificazione medica e vaccinazioni degli stessi;

fruizione a giornate/ore *
Prestazioni sanitarie specialistiche del coniuge, convivente e dei parenti in linea retta entro il 2° grado e degli affini entro il 1° grado (visite specialistiche, prestazioni specialistiche strumentali e di laboratorio, cure odontoiatriche, trattamenti fisioterapici
Fruizione ad ore
Inserimento del figlio all’asilo nido
Fruizione ad ore/giornata
Inserimento del figlio alla scuola materna
Fruizione ad ore/giornata
Colloquio con gli insegnanti
Fruizione ad ore


*Se fruito ad ore si copre fino al dovuto giornaliero

Si precisa che sono
- parenti in Linea retta:
1° grado: genitori e figli
2° grado: nonni e nipoti
- Affini di 1° grado:
Suoceri

Art.3 Modalità’ di richiesta e di fruizione dei permessi

Per le fattispecie sopra descritte il dipendente dovrà formulare la richiesta sull’apposita modulistica che dovrà essere indirizzata al responsabile dell’Unità Operativa Servizio o Ufficio di appartenenza del dipendente che, compatibilmente a comprovate esigenze di servizio, autorizzerà il permesso dopo avere valutato se la motivazione per la quale viene richiesto il permesso rientra tra le fattispecie previste dal presente regolamento.
Detti permessi, potranno essere fruiti ad ore o a giornate intere in relazione alle fattispecie sopra individuate. Il permesso fruito ad ore sarà riconosciuto in relazione all’effettiva durata della prestazione, all’ubicazione della struttura /sede dove si è svolta la prestazione e fino alla concorrenza del dovuto giornaliero.

Il dipendente, ai fini del riconoscimento del permesso, è tenuto a produrre idonea documentazione giustificativa che certifichi l’effettuazione della prestazione. Per la partecipazione al funerale dei parenti di cui alla fattispecie sopra descritta è tenuta valida l’autocertificazione.
In caso di mancata o insufficiente documentazione giustificativa, l’assenza verrà coperta attraverso l’istituto contrattuale delle ferie o del recupero ore.
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ALTRI PERMESSI RETRIBUITI

Ai fini di una maggior completezza di informazione, si elencano gli ulteriori permessi retribuiti previsti dai CCNL del Comparto vigenti:

Partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio
giorni 8 all’anno CCNL/95 art.21 comma 1

Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il 2 grado ed affini entro il 1 grado
giorni 3 consecutivi per evento CCNL/95 art.21 comma 1. Se l’evento cade in un giorno festivo i tre giorni decorrono dal primo giorno successivo non festivo.

Matrimonio
15 giorni consecutivi che possono essere richiesti anche entro i trenta gg. successivi all’evento CCNL/95 art.21 comma 3 eCCNL/2001 art.16 comma 3

Documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente
giorni 3 all’anno art 4 comma 1 Legge 8.03.2000 n. 53 art 1 comma 1 DPCM 21.07.2000 n. 278

Controlli prenatali: le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche secondo le modalità previste dall’art.14 del D.Lgs. n.151/2001

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO:

Congedo retribuito dei genitori per malattia del figlio: Alle lavoratrici e ai lavoratori alternativamente sono riconosciuti 30 gg. di congedo retribuito per ciascuno anno di età del bambino fino al compimento del terzo anno di vita, computati complessivamente per entrambi i genitori CCNL/2001 art.17

Congedo non retribuito: ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.. Decreto Legislativo n.151/2001

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